Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1064 del 20/01/2014 (Rv. 630345 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Contenuto - Allegazione dell'inerzia del titolare e della volontà di profittarne - Sufficienza - Oneri di indicazione della durata dell'inerzia e delle norme applicabili - Esclusione - Potere - Dovere del giudice di qualificazione del diritto e del conseguente termine prescrizionale - Conseguenze sulle preclusioni in sede di impugnazione - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO
In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice con la conseguenza che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una prescrizione quinquennale (nella specie, in materia di diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria a favore dei medici specializzandi), invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)