Sez. L, Sentenza n. 6822 del 05/05/2003 (Rv. 562653 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Nullità della notifica della memoria contenente appello incidentale - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE
Nel rito del lavoro, la nullità della notifica non comporta decadenza dall'appello incidentale per l'inosservanza del termine previsto dall'art. 436 cod. proc. civ., in quanto la sanzione della decadenza dall'appello incidentale deve intendersi comminata dall'art. 436, comma terzo, nella sola ipotesi di mancato deposito della memoria difensiva dell'appellato, contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge - cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione - e non anche nel caso di omissione dell'adempimento, parimenti previsto dalla stessa legge, della notificazione della memoria nel medesimo termine. Ne consegue che, in caso di mancata notificazione entro detto termine della memoria costitutiva contenente l'appello incidentale, malgrado tempestivo deposito della stessa, il giudice deve concedere all'appellante incidentale nuovo termine, perentorio, per la notificazione, sempre che la parte presente all'udienza non vi rinunci esplicitamente accettando il contraddittorio. Tuttavia, non si può attribuire alla presenza dell'appellato in via incidentale all'udienza di discussione efficacia sanante per il raggiungimento dello scopo dell'atto, in quanto nel giudizio di appello, nel quale l'impugnazione incidentale non comporta lo spostamento dell'udienza di discussione, la presenza del procuratore dell'appellante principale - appellato incidentale è dovuta proprio alla qualità di appellante della parte che rappresenta, per la quale ha chiesto egli stesso la fissazione dell'udienza, sicché tale presenza non può costituire una presunzione di conoscenza dell'appello incidentale irritualmente notificato, rispetto al quale il procuratore ha diritto alla preventiva comunicazione onde poter approntare adeguate difese, pena, in caso contrario, una evidente lesione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)