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Sez. 3, Sentenza n. 11888 del 22/05/2007 (Rv. 596724 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Perfezionamento - Riferimento esclusivo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem" - Necessità - Omissione o nullità dell'adempimento relativo alla notificazione della memoria dell'appellante incidentale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596724-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello incidentale (alla stessa stregua, peraltro, di quello principale) si perfeziona, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ., con il deposito, nel termine previsto dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice "ad quem", che impedisce ogni decadenza. Ne consegue che, qualora sia osservata la tempestività nel deposito dell'appello incidentale, ma la parte non abbia provveduto alla rituale notificazione della memoria che lo contiene almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione, per averla omessa o per essere stata la stessa invalidamente eseguita, non può derivarne la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (come, invece, statuito erroneamente nella specie con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione), dovendo il giudice di appello concedere all'appellante incidentale nuovo termine, da qualificarsi come perentorio, per la notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza non vi rinunci, accettando il contraddittorio o limitandosi a chiedere un congruo rinvio, da disporsi anche nel caso di intervenuta notificazione tardiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)