Sez. 1, Sentenza n. 838 del 26/03/1973 (Rv. 363133 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE 13 GIUGNO 1942 N 794) - ESPERIBILITA - LIMITI - CONVENZIONE CIRCA LA ENTITA DEGLI ONORARI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE 13 GIUGNO 1942 N 794) - ESPERIBILITA - LIMITI - CONVENZIONE CIRCA LA ENTITA DEGLI ONORARI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'Esercizio del diritto dell'avvocato alla liquidazione degli onorari con la speciale procedura prevista dalla legge professionale puo essere precluso dall'esistenza di un contratto, mediante il quale il legale ed il suo cliente si siano accordati circa la misura delle spettanze professionali. L'accertamento dell'esistenza di detto accordo costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivato.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)