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Sez. 2, Sentenza n. 2178 del 12/04/1979 (Rv. 398527 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - MEZZI D'IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO - LIMITI - TRANSAZIONE NOVATIVA TRA CLIENTE ED AVVOCATO - APPELLO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398527-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA ANZICHE CON ORDINANZA - MEZZI D'IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - CARATTERE ESCLUSIVO - LIMITI - TRANSAZIONE NOVATIVA TRA CLIENTE ED AVVOCATO - APPELLO - AMMISSIBILITA.*

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dallo avvocato per il pagamento di onorari, diritti e spese dovuti per prestazioni giudiziali devono applicarsi le Disposizioni della procedura speciale prevista dalla legge 13 giugno 1942 n 794, con la conseguenza che contro il provvedimento che decide l'opposizione, ancorche erroneamente emesso nella Forma della sentenza, anziche dell'ordinanza, non e proponibile l'appello, ma puo esperirsi solo il ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione. Il provvedimento e, invece, impugnabile con il rimedio dell'appello nella diversa ipotesi in cui tra il cliente e il proprio avvocato sia intervenuta una transazione novativa per effetto della quale si sia costituito tra di essi un nuovo rapporto in sostituzione del precedente. (Conf 1133/77, mass n 384779; (Conf 838/73, mass n 363133).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)