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Sez. 1, Sentenza n. 5094 del 06/06/1997 (Rv. 505010 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Etichettatura - Indicazione dei relativi dati solo sui documenti commerciali di vendita - Presupposti - Destinazione all'industria o a laboratori artigianali - Necessità - Qualità di grossista - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505010-01

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI

In base allo stesso tenore testuale dell'art. 12, sesto comma, del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322, il dato qualificante affinché le indicazioni costituenti il contenuto dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore a norma dell'art. 3 del citato decreto delegato possano essere riportate solo sui documenti commerciali di vendita è costituito dalla destinazione dei prodotti alimentari alla industria o ai laboratori artigianali, e non dalla qualità di grossista (e non di dettagliante) del venditore.

Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 3, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 12, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)