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Sez. 1, Sentenza n. 9755 del 08/11/1996 (Rv. 500411 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Termine di conservazione- Indicazione - Disciplina di cui all'art. 12 ultimo comma d.P.R. n. 322 del 1982 - Ambito di applicazione - Farina contenuta in sacchi destinati alla panificazione - Obbligo di etichettatura o di annotazione documentale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500411-01

COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI

L'obbligo di indicazione del termine di conservazione dei prodotti alimentari, a norma del d.P.R. n. 322 del 1982, di attuazione delle direttive C.E.E. n. 79/112 e 77/94, riguarda i prodotti destinati al consumatore finale e si estende solo ad altre situazioni (destinazione a ospedali, mense, ristoranti ed altre simili collettività) caratterizzate dall'immediato consumo del prodotto confezionato ovvero dal suo diretto impiego nella preparazione di vivande da consumare senza ulteriori trasferimenti commerciali. Ne deriva che l'art. 12, ultimo comma, del citato d.P.R. n. 322 - secondo cui i prodotti alimentari non commercializzati al dettaglio e quelli destinati all'industria e ai laboratori artigianali possono riportare le indicazioni previste dal precedente art. 7 solo sui documenti commerciali di vendita - va interpretato nel senso che la sola annotazione documentale è sufficiente per i prodotti destinati a consumatori finali "equiparati" o "collettivi" di prodotti alimentari in confezioni predisposte, ma di dimensioni tali da non prestarsi al commercio al dettaglio, nonché per le forniture di alimenti in confezioni che, pur predisposte per la vendita al dettaglio, non sono destinate a questa, ma alla successiva trasformazione, n quantitativi adeguati, da parte di stabilimenti industriali o di laboratori artigianali. Pertanto, non è soggetta ad obbligo di etichettatura né di annotazione documentale del termine di conservazione la farina contenuta in sacchi destinati alla panificazione, non essendo destinata a consumatori finali, né preconfezionata per la vendita al dettaglio.

Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 1, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 7, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)