Sez. 3, Sentenza n. 8628 del 27/01/1975 Ud. (dep. 08/09/1975) Rv. 130745 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - IN GENERE - PRESCRIZIONE RELATIVA ALLA QUANTITA MINIMA DI SOSTANZA GRASSA - DEROGHE - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE - REATO CONFIGURABILE.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - FORMAGGI E SIMILI - IN GENERE - PRESCRIZIONE RELATIVA ALLA QUANTITA MINIMA DI SOSTANZA GRASSA - DEROGHE - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA DELLA PRESCRIZIONE - REATO CONFIGURABILE.*
La legge (RDL 1 maggio 1938, n 1177 convertito nella legge 2 febbraio 1939, n 396) ha fissato i requisiti di commerciabilita dei formaggi stabilendo per ciascuna categoria di essi la percentuale minima di sostanza grassa che devono contenere. Trattasi di prescrizione che non consente deroghe per cui a nulla rileva la causa della deficienza di sostanza grassa sia questa dovuta a fatto volontario dell'uomo che impiega nella produzione dei formaggi latte gia da lui o da altri scremato, ovvero dovuto alla naturale deficienza di sostanza grassa nel latte adoperato. Il produrre e porre in commercio formaggi con percentuale di sostanza grassa inferiore alla minima prescritta integra la contravvenzione di cui all'art 5 lettera a) legge 30 aprile 1962, n 283. (V 112282, anno 1972; 110953, 110436, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 01/05/1938 num. 1177 art. 1, Legge 02/02/1939 num. 396, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)