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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5595 del 06/03/2017 (Rv. 643985 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza della Corte di cassazione - Interpretazione del dispositivo - Procedimento di correzione degli errori materiali - Esclusione - Ricorso per revocazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643985-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'attività di specificazione, o di interpretazione, di una sentenza della Corte di cassazione non può essere oggetto del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, avverso una propria sentenza, nel cui dispositivo era stata prevista erroneamente la liquidazione delle spese cumulativamente in favore di entrambe le parti controricorrenti invece che a vantaggio di ciascuna di esse).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)