Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17418 del 30/07/2014 (Rv. 631887 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza della Corte di cassazione - Interpretazione del dispositivo - Procedimento di correzione degli errori materiali - Esclusione - Ricorso per revocazione - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
L'attività di specificazione, o di interpretazione, di una sentenza della Suprema Corte non può essere oggetto né del procedimento di correzione di errore materiale, né di quello per revocazione, a norma dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione di errore materiale, avverso una sentenza della stessa Corte, emanata nei confronti di tre parti processuali, e diretto all'individuazione della parte tenuta alla rifusione delle spese di lite, affermando che l'attività di interpretazione del dispositivo compete unicamente al giudice dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)