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Sez. L, Sentenza n. 4285 del 08/04/1992 (Rv. 476673 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Soggetti - Famiglia - Familiari a carico | Figlio infraventunenne occupato come apprendista nel regime anteriore al D.L. n. 69 del 1988 - Assegni familiari in favore del genitore capofamiglia - Erogazione - Retribuzione ricevuta dal figlio per le prestazioni lavorative - Carattere ostativo - Esclusione - Cessazione del diritto del genitore - Condizione.
Stato
decisa il 1992-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476673-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Soggetti - Famiglia - Familiari a carico

Nel regime anteriore al D.L. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con modifiche nella legge n. 153 del 1988) la retribuzione conseguita dal figlio infraventunenne occupato come apprendista non è di ostacolo, qualunque ne sia l'ammontare, all'erogazione degli assegni familiari in favore del genitore capofamiglia, vietando la legge di tener conto di tale reddito di lavoro ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza a carico, che (presunto "iuris tantum" in caso di convivenza del figlio con il genitore) può essere escluso - con il conseguente venir meno del diritto del genitore agli assegni familiari - solo dalla prova della disponibilità, da parte dell'apprendista, di redditi di origine diversa, e di entità tale da dimostrare una totale autosufficienza dell'apprendista, indipendentemente dalla retribuzione da lui percepita in corrispondenza delle prestazioni di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 15, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)