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Sez. 1, Sentenza n. 949 del 16/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164425 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - PROCEDIMENTO PRETORILE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164425-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO - PROCEDIMENTO PRETORILE - APPLICABILITÀ.*

Nell'appello istruttorio non è mai consentito l'annullamento della sentenza con rinvio degli Atti al primo giudice, e, quindi nemmeno in caso di nullità assolute ed insanabili di cui all'art. 185 cod. proc. pen., dato che il giudice di appello, dichiarata la nullità, procede direttamente a norma dell'art. 189 dello stesso codice. Questo principio, espressamente sancito dall'art. 6 del d.P.R. n. 932 del 1955, per la Sezione istruttoria che provvede sull'appello contro la sentenza del giudice istruttore, trova applicazione, in via analogica ed in coerenza con il sistema, anche nel procedimento di appello avverso una sentenza di proscioglimento del pretore. (V mass n 151439; (V mass n 124821; (V mass n 124820; (V mass n 124813; (V mass n 124812).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 399 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST., DPR 25/10/1955 num. 932 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)