Sez. 1, Ordinanza n. 1046 del 04/06/1973 Cc. (dep. 10/08/1973) Rv. 124812 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - NULLITA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - NULLITA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
A norma dell'art 6 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con dp 25 ottobre 1955, n 932, il giudice di appello che dichiara la nullita della sentenza istruttoria, impugnata ai termini dell'art 187 cod proc pen, non puo rinviare gli Atti al giudice di primo grado, ma deve provvedere direttamente, ai sensi dell'art 189 cod proc pen, anche nei casi di nullita assolute. (Conf 120278, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 189, Cod. Proc. Pen. art. 522 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Legge 25/10/1955 num. 932 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)