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Sez. 1, Sentenza n. 8290 del 20/04/2005 (Rv. 580418 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Danni al patrimonio zootecnico causati da animali randagi o in via di estinzione - Indennizzo ai sensi della legge della Regione Calabria n. 3 del 1986 (e succ. modif.) - Applicabilità delle norme in tema di responsabilità extracontrattuale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580418-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di tutela dai danni causati da animali randagi o in via di estinzione, l'art. 2 della legge della Regione Calabria 27 gennaio 1986, n. 3 (nel testo sostituito dall'art. 25, quarto comma, della legge reg. 22 settembre 1998, n. 10) prevede un intervento economico a carico della Regione - sotto forma di vero e proprio indennizzo, benché impropriamente denominato "risarcimento" - volto a ristorare un danno arrecato al patrimonio degli aventi diritto (proprietari dei capi di bestiame uccisi) "secundum ius" (nella misura in cui detto intervento costituisce il ristoro di un pregiudizio arrecato da specie di animali che la legge stessa intende proteggere dalla estinzione) - e, in ogni caso, non provocato da alcun comportamento "contra ius" dell'Amministrazione regionale (come nello specifico caso dei danni al patrimonio zootecnico arrecati dai cani randagi o inselvatichiti). Ne consegue che nella materia disciplinata dalla citata legge reg., sorgendo il diritto all'indennizzo all'esito del procedimento dalla medesima legge prefigurato (esito che, se favorevole all'interessato, obbliga la Regione alla relativa corresponsione), non possono applicarsi le norme ed i principi dettati in tema di responsabilità aquiliana e neppure, in caso di mancata corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione, le regole che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova nel relativo giudizio promosso dall'avente diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 27/01/1986 num. 3 art. 2, Legge Reg. Calabria 22/09/1998 num. 10 art. 25, Legge 14/08/1991 num. 281 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)