Sez. 3, Sentenza n. 10842 del 11/05/2007 (Rv. 597997 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Danni al patrimonio zootecnico causati da animali randagi o in via di estinzione - Indennizzo ai sensi della legge Regione Calabria n. 3 del 1986 - Decisione del giudice di pace secondo equità - Principi informatori della materia - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di tutela dai danni causati al patrimonio zootecnico da animali randagi o in via di estinzione, disciplinata dalla legge regione Calabria 27 gennaio 1986, n. 3 (nel testo sostituito dall'art. 25, quarto comma, della legge reg. 22 settembre 1998, n. 10), in base ai principi informatori della materia e dell'onere della prova in fattispecie di responsabilità oggettiva, l'imputabilità del fatto dannoso alla regione prescinde dalla dimostrazione di una "culpa in vigilando", ed attiene unicamente alla verifica fattuale di una fattispecie dannosa, che può ritenersi adeguatamente assolta mediante invio, alla Regione, da parte dell'interessato, dei verbali redatti dall'ufficiale sanitario (sulla causa della morte dell'animale) e dagli ufficiali della forestale (sulle cause della morte e sullo stato dei luoghi). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva posto a carico dell'attore un aggravamento dell'onere probatorio del fatto dannoso non richiesto dalla legge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 27/01/1986 num. 3, Legge Reg. Calabria 22/09/1998 num. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)