Sez. 1, Sentenza n. 681 del 26/01/1999 (Rv. 522613 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Premio di fedeltà - IRPEF - Assoggettabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, il premio di fedeltà, corrisposto da una banca ad un proprio dipendente per la prestazione di venticinque anni consecutivi di servizio, va assoggettato ad IRPEF, ai sensi del primo comma, dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non rientrando tra "le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti", che ai sensi dell'art. 48, secondo comma, lett. f), del citato d.P.R. non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)