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Sez. 5, Sentenza n. 2341 del 17/02/2001 (Rv. 543930 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Premio di fedeltà" - IRPEF - Assoggettabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543930-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 - il quale costituisce una norma antielusiva tendente ad evitare che, sotto forma di erogazioni liberali, vengano corrisposte al lavoratore somme che in realtà hanno natura di vero e proprio corrispettivo per l'attività svolta - il cosiddetto premio fedeltà fa parte del reddito imponibile, la tassabilità delle somme percepite potendo essere esclusa solo se ricorrano i requisiti della eccezionalità e della non ricorrenza della erogazione liberale, effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)