Sez. 1 - , Ordinanza n. 28201 del 14/10/2021 (Rv. 662855 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Convivenza effettiva con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana - Inespellibilità - Permesso di soggiorno per motivi familiari - Spettanza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
I cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999.
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C) CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28 com. 1 lett. B)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)