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Sez. 1, Ordinanza n. 7427 del 18/03/2020 (Rv. 657489 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Nozione di "vita familiare" ex art. 8 CEDU - Rapporto tra fratelli maggiorenni e non conviventi - Esclusione - Conseguenze - Ricongiungimento - Effettiva convivenza - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657489-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 28 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)