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Sez. 1, Sentenza n. 567 del 29/01/1982 (Rv. 418292 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - IN GENERE - CONVENZIONE DI VARSAVIA 12 OTTOBRE 1929 - AZIONE RISARCITORIA CONTRO IL VETTORE - DECORSO DEL TERMINE BIENNALE - DECADENZA - "OPE LEGIS" - CLAUSOLA CONTRATTUALE RIPRODUTTIVA DELLA CONVENZIONE - INDAGINE SULLA VALIDITÀ DI DETTA CLAUSOLA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418292-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - IN GENERE - CONVENZIONE DI VARSAVIA 12 OTTOBRE 1929 - AZIONE RISARCITORIA CONTRO IL VETTORE - DECORSO DEL TERMINE BIENNALE - DECADENZA - "OPE LEGIS" - CLAUSOLA CONTRATTUALE RIPRODUTTIVA DELLA CONVENZIONE - INDAGINE SULLA VALIDITÀ DI DETTA CLAUSOLA - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di contratto di trasporto aereo di merci, qualora siano applicabili le norme della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, approvata e resa esecutiva con legge 19 maggio 1932 n. 841, circa la decadenza dall'Azione risarcitoria contro il vettore in conseguenza del decorso del termine di due anni, la decadenza medesima si verifica "ope legis", ancorché il contratto di trasporto contenga una clausola riproduttiva di dette norme, e, quindi, a prescindere da ogni indagine sulla validità di tale clausola (nella specie, in relazione al disposto degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Tratt. Internaz. 12/10/1929 CORTE COST., Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)