diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4634 del 24/05/1997 (Rv. 504669 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE - IN GENERE | Clausola di esonero o di limitazione della responsabilità del vettore, inserita ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Bruxelles del 1924, e dell'art. 424 cod. nav. - Portata - Assoggettamento alle prescrizioni di cui all'art. 1341 cod. civ. - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504669-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE - IN GENERE

L'art. 7 della Convenzione di Bruxelles, che consente, alle parti, di inserire, nel contratto di trasporto, clausole di esonero e limitazione della responsabilità, e l'art. 424 del codice della navigazione, che prevede la derogabilità delle norme contenute negli artt. 422 e 423 dello stesso codice, anche a favore del vettore, per quanto concerne il tempo anteriore alla caricazione, e quello posteriore alla scaricazione, si limitano soltanto a concedere una facoltà alle parti, ma non importano che l'esercizio della detta facoltà si svolga in modo non conforme alla legislazione nazionale, della quale non costituiscono deroga, ed in violazione di una norma - quale l'art. 1341 cod. civ. - che, nell'ordinamento interno, ha natura cogente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Navig. art. 422, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 4, Legge 19/07/1929 num. 1638, Cod. Civ. art. 424, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)