Sez. 1, Sentenza n. 20638 del 22/10/2004 (Rv. 577807 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Coniuge richiedente - Titolarità prima del matrimonio di reddito sufficiente alle esigenze personali - Valutazione al fine di escludere il diritto all'assegno di mantenimento - Ammissibilità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
L'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge richiedente al quale non sia addebitabile la separazione non può essere esclusa sull'assunto che il predetto, prima del matrimonio, era titolare di un reddito più che sufficiente alle sue esigenze personali, in quanto funzione di siffatto assegno è quella di garantire la conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, qualora ciò sia consentito dalle capacità economiche dell'altro coniuge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)