Sez. 1, Sentenza n. 3974 del 19/03/2002 (Rv. 553152 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Spettanza - Presupposti - Parametro di riferimento ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente - Potenzialità economiche dei coniugi - Rilevanza - Accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare - Necessità - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto all'assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il parametro al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che occorra un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)