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Sez. 1, Sentenza n. 3330 del 11/10/1990 Cc. (dep. 27/11/1990) Rv. 185921 - 01

GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - CASI - TASSATIVITÀ - MAGISTRATO CHE HA COMPOSTO IL TRIBUNALE COSIDDETTO DELLA LIBERTÀ, IL QUALE HA RIGETTATO ISTANZA DI SCARCERAZIONE DELL'IMPUTATO PER CARENZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INCOMPATIBILITÀ A COMPORRE IL COLLEGIO DEL TRIBUNALE PREPOSTO AL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185921-01

GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - CASI - TASSATIVITÀ - MAGISTRATO CHE HA COMPOSTO IL TRIBUNALE COSIDDETTO DELLA LIBERTÀ, IL QUALE HA RIGETTATO ISTANZA DI SCARCERAZIONE DELL'IMPUTATO PER CARENZA DI SUFFICIENTI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - INCOMPATIBILITÀ A COMPORRE IL COLLEGIO DEL TRIBUNALE PREPOSTO AL GIUDIZIO - INSUSSISTENZA.*

I casi di incompatibilità, astensione e ricusazione - in quanto pongono eccezioni alla generale capacità del giudice ed alle norme dell'ordinamento giudiziario relative alla formazione degli organi giudicanti - sono tassativamente previsti dalla legge. La partecipazione di un magistrato alla composizione del tribunale cosiddetto della libertà, che ha respinto l'istanza di scarcerazione dello imputato per carenza di sufficienti indizi di colpevolezza, anzitutto non rientra fra i casi di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale chiamato a giudicare l'imputato nel merito, previsti dalla legge ed, inoltre, non comporta la partecipazione alla formulazione di un giudizio terminativo di una fase del procedimento ed avente Forma e contenuto di sentenza, come previsto dall'art. 61 comma primo cod. proc. pen.. (V mass n 170416; (V mass n 155950; (Conf mass n 174895; (Conf mass n 162817; (diff mass n 176228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)