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Sez. 4, Sentenza n. 1806 del 12/08/1985 Cc. (dep. 24/09/1985) Rv. 170416 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - INCOMPATIBILITÀ DA ATTI COMPIUTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO - MANCATA PREVISIONE DELL'INCOMPATIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO PER I COMPONENTI DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONTRASTO CON L'ART. 25 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-08-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170416-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - INCOMPATIBILITÀ DA ATTI COMPIUTI NELLO STESSO PROCEDIMENTO - MANCATA PREVISIONE DELL'INCOMPATIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO PER I COMPONENTI DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONTRASTO CON L'ART. 25 COST. - INSUSSISTENZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 cod. proc. pen., in relazione all'art. 64 n. 6, per contrasto con l'art. 25 cost., nella parte in cui non è prevista l'incompatibilità a partecipare al giudizio per i componenti del "tribunale della libertà". Non vi è infatti violazione del principio volto ad assicurare al cittadino un giudizio imparziale, per l'assoluta diversità di funzioni dei due organi: l'uno ("tribunale della libertà") destinato ad esercitare un controllo sulla correttezza dei provvedimenti istruttori in tema di libertà personale, l'altro (organo giudicante) destinato alla valutazione di tutte le risultanze processuali.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)