Sez. 1, Sentenza n. 2377 del 25/03/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 207697 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Presupposti - Stato di detenzione - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Presupposto per l'ammissibilità della domanda di liberazione anticipata è l'attualità dello stato di detenzione del condannato, in conformità della "ratio" dell'istituto che, attraverso la prevista detrazione di pena, si prefigge il fine di favorire il suo più rapido ed efficace reinserimento nel contesto sociale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)