Sez. 1, Sentenza n. 1133 del 24/02/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210246 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Requisiti per la concessione - Persistenza dello stato detentivo dell'istante al momento della decisione - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Per l'applicazione della liberazione anticipata è necessario che, nel momento della decisione ricorra l'attualità dello stato di detenzione, non essendo sufficiente che il richiedente si trovi in stato di detenzione al momento della presentazione della richiesta.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)