Sez. 6 - L, Sentenza n. 19949 del 06/10/2015 (Rv. 637381 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO | Sussistenza del diritto e criteri di quantificazione - Inscindibilità - Conseguenze - Appello limitato al "quantum" - Sentenza sopravvenuta di illegittimità costituzionale sul diritto - Applicabilità - Fattispecie relativa al diritto alla riliquidazione della r.i.a. per i dipendenti della Regione Abruzzo.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Tra l'accertamento della sussistenza del diritto ed i criteri per la sua quantificazione sussiste un legame indissolubile che, in caso di appello limitato alla contestazione delle modalità di calcolo, inibisce il formarsi di un giudicato interno sul primo, o la configurabilità di una forma di acquiescenza, e non preclude l'applicazione della sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale della norma che riconosceva il diritto. (Fattispecie in tema di diritto alla riliquidazione della r.i.a. - retribuzione individuale di anzianità - spettante ai dipendenti della Regione Abruzzo, venuto meno a seguito della illegittimità costituzionale dell'art. 43 della l.r. Abruzzo n. 6 del 2005, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 16 del 2008, dichiarata dalla Corte cost. con sentenza n. 211 del 2014).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge Reg. Abruzzi 08/02/2005 num. 6 art. 43 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 21/11/2008 num. 16 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)