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Sez. 1, Ordinanza n. 33234 del 19/12/2025 (Rv. 676391-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Estensione degli effetti all’istituto della decadenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676391-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

La consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica dell'atto di citazione, volto a far dichiarare la revoca di pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., costituisce condotta idonea ad impedire il compimento del termine di decadenza previsto dall'art. 69, comma 1-bis ,l. fall., atteso che il diritto della massa dei creditori di ottenere tale declaratoria di inefficacia può essere esercitato solo con un atto processuale, ovvero promuovendo l'azione revocatoria entro la scadenza dei termini previsti dalla predetta norma. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, statuendo che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 69-bis l.fall., l'effetto sostanziale di impedimento della decadenza ivi prevista può essere ottenuto solo con la notificazione dell'atto processuale, con relativa applicazione del principio della scissione temprale della notificazione per il notificante e il destinatario della notificazione, analogamente a quanto avviene per l'interruzione della prescrizione nell'azione revocatoria ordinaria.).

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 69 bis com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)