Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015 (Rv. 637603 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Scissione degli effetti della notificazione - Ambito applicativo - Delimitazione - Atto processuale con effetti sostanziali ed atto sostanziale - Effetto interruttivo della prescrizione - Individuazione - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)