diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 28953 del 07/05/2002 Cc. (dep. 01/08/2002) Rv. 222226 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Modifica introdotta dalla L. n. 63 del 2001 - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222226-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'art. 10 Legge n.63 del 2001 - che ha inserito dopo il comma 1 dell'art. 267 cod.proc.pen. il comma 1 bis, per cui nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'art. 203 sugli informatori di polizia - non opera retroattivamente, con riferimento cioè a decreti autorizzativi ed a intercettazioni anteriori alla predetta Legge n. 63 del 2001.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 203, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)