Sez. U, Sentenza n. 919 del 26/11/2003 Cc. (dep. 19/01/2004) Rv. 226484 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Autorizzazione concessa sulla base di informazioni confidenziali di p.g. prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 (cd. giusto processo) - Inutilizzabilità delle informazioni secondo la legge sopravvenuta - Incidenza sulle intercettazioni eseguite - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
Sono legittime le intercettazioni ambientali autorizzate, prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 (cd. giusto processo), nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata, sulla sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia giudiziaria, atteso che la nuova disciplina - secondo cui le dichiarazioni degli informatori sono inutilizzabili quali indizi idonei a legittimare le operazioni di intercettazioni finché non si sia provveduto alla loro audizione (art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen.) - non può incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sulla loro utilizzazione, essendo la successione delle leggi processuali governata dal principio "tempus regit actum", che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 n. 2, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)