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Sez. 2, Sentenza n. 1959 del 12/02/2001 (Rv. 543790 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Bene comune soltanto ad alcuni condomini - Carente manutenzione - Risarcimento del danno nei confronti di un terzo - Sentenza di condanna nei confronti del condominio - Singolo condomino - Azione diretta all'accertamento delle condizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 1123 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543790-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

Nel caso in cui vi sia stata una sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell'amministratore, al risarcimento del danno che un terzo abbia subito per carente manutenzione di un bene che si assume comune soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto condominio parziale), non è preclusa al singolo condomino l'azione diretta all'accertamento in suo favore delle condizioni di cui all'art. 1123, secondo e terzo comma cod. civ. ai fini dell'applicazione del criterio ivi previsto per la ripartizione degli oneri derivanti dalla sentenza di condanna del condominio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)