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Sez. 2, Sentenza n. 2178 del 24/11/1975 Ud. (dep. 14/02/1976) Rv. 132352 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SENTENZA DI APPELLO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132352-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SENTENZA DI APPELLO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

L'Obbligo di una specifica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche da parte del giudice di appello sussiste solo quando nei motivi di gravame siano state dedotte circostanze specifiche che ne legittimino la concessione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)