diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22784 del 06/11/2015 (Rv. 638106 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638106-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. presuppone una necessaria pregiudizialità, esistente laddove nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, sicché la decisione del processo pregiudicante è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione. (Nella specie, in una vicenda di concessione e poi di revoca di contributi in favore di una società da parte di un ente pubblico territoriale, la S.C. ha ritenuto che, tra la causa pendente dinanzi al tribunale, promossa dalla società per la declaratoria di illegittimità o disapplicazione del decreto dirigenziale di revoca, con riconvenzionale dell'ente territoriale per la ripetizione degli importi erogati, e l'altra, dinanzi alla corte d'appello, di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente per la ripetizione delle stesse somme, vi fosse rapporto di pregiudizialità, senza che la diversa struttura dei giudizi potesse incidere sui presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione necessaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)