Sez. L, Sentenza n. 5229 del 16/03/2016 (Rv. 639276 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Nesso di pregiudizialità in senso tecnico - Sussistenza - Pregiudizialità in senso logico - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. presuppone che tra due cause, pendenti dinanzi allo stesso giudice o a due giudici diversi, esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, atteso che la "ratio" dell'istituto è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti ex art. 295 c.p.c. in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un licenziamento motivato dal rifiuto della prestazione lavorativa per asserito diritto al collocamento in quiescenza nelle more della decisione della Corte dei conti sul ricorso proposto dal lavoratore per sentir pronunciare il suo diritto al pensionamento anticipato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)