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Sez. 3, Sentenza n. 3789 del 25/08/1989 (Rv. 463691 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - INGIUSTIFICATO RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - AMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO ALLA COSIDDETTA IMPRESA DESIGNATA.*
Stato
decisa il 1989-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463691-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - INGIUSTIFICATO RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - AMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE DEL PRINCIPIO ALLA COSIDDETTA IMPRESA DESIGNATA.*

L'infruttuoso decorso dello spatium deliberandi di sessanta giorni, previsto dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), comporta, a carico dell'assicuratore che abbia ingiustificatamente ritardato la prestazione dovuta, l'Obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, anche oltre il limite del massimale. Tale principio è applicabile, stante l'identità di ratio, anche nelle ipotesi in cui l'ingiustificato ritardo sia posto in essere dall'impresa tenuta al risarcimento, ai sensi degli artt. 19 e 21 della stessa legge, in luogo dell'impresa, posta in liquidazione, presso la quale era assicurato il veicolo che cagionò il sinistro, restando altresì esclusa l'operatività del limite di risarcibilità (attinente solo al debito principale) di cui all'ultimo comma dell'art. 21 anche quando all'impresa tenuta al risarcimento in quanto designata in luogo della società in liquidazione, o cessionaria del portafoglio della medesima ai sensi del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito con legge 24 novembre 1978 n. 738), non sia direttamente addebitabile alcun comportamento defatigatorio, essendo questo stato realizzato solo dall'impresa in liquidazione. (V 4042/85, mass n 441565; (V 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)