Sez. 4, Sentenza n. 26938 del 04/02/2004 Cc. (dep. 16/06/2004) Rv. 228921 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Straniero condannato per spaccio di droga - Espulsione - Lesione della garanzia costituzionale all'unità del nucleo familiare - Esclusione - Fondamento.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
La disposizione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 286 del 1998, concernente l'espulsione dello straniero condannato per uno dei reati previsti negli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. non contrasta con l'art. 29 Costituzione (sotto il profilo della garanzia dell'unità familiare), attesa la "ratio" della norma che, a titolo di misura di sicurezza, esprima l'interesse giuridico dello Stato di far venir meno la presenza di un soggetto straniero (nella specie: condannato per traffico di stupefacenti) del quale sia rimasta accertata una particolare attitudine a delinquere.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 15 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 380 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 381 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)