Sez. 5 - , Sentenza n. 1953 del 29/11/2018 Ud. (dep. 16/01/2019) Rv. 274439 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | - Espulsione dello straniero munito di permesso di soggiorno - Possibilità - Sussistenza - Limiti - Straniero convivente con prossimi congiunti italiani o stranieri.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
L'espulsione prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, fatto salvo il divieto di cui all'art. 19 del medesimo decreto, riguardante lo straniero convivente con parenti di secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, applicabile a tutte le espulsioni giudiziali.(In motivazione la Corte ha precisato che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata, anche nel caso in cui i familiari conviventi non siano cittadini italiani, nel giudizio di pericolosità sociale si deve tener conto dell'efficacia risocializzante del nucleo familiare, sicchè l'espulsione può essere disposta solo quando il grado di pericolosità sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 235 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)