diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003 (Rv. 563524 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Opposizione a precetto - Decorrenza del termine per proporre opposizione - Dalla notifica del precetto - Ipotesi di omessa notifica del titolo esecutivo - Differente decorrenza de termine - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563524-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

Il termine di cinque giorni per proporre l'opposizione a precetto di cui all'art. 617 cod. proc. civ. decorre dalla data della notifica del precetto stesso, anche quando sia fondata sull'assunto della mancata notificazione del titolo esecutivo, in quanto anche in questa ipotesi la data della notifica del precetto rappresenta il momento in cui sorge l'interesse del creditore di reagire alla minacciata esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)