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Sez. 3, Sentenza n. 6451 del 15/07/1997 (Rv. 506008 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE | Opposizione al precetto - Termine di cinque giorni - Decorrenza - Mancata notificazione del titolo esecutivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506008-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE

Il termine di cinque giorni per proporre opposizione ex. art. 617 primo comma cod. proc. civ. decorre dalla data di notifica del precetto, anche quando sia fondata sull'assunto della mancata notificazione del titolo esecutivo, in quanto anche in questa ipotesi la data della notifica del precetto rappresenta il momento in cui insorge l'interesse del debitore a reagire alla minacciata esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)