Sez. 3, Sentenza n. 14767 del 03/10/2003 (Rv. 567322 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Pendenza del giudizio di liquidazione del danno - Decesso del danneggiato - Danni futuri spettanti agli eredi - Determinazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI
Qualora, nel corso del giudizio di liquidazione del danno il danneggiato deceda per cause sopravvenute, indipendenti dal fatto lesivo, la determinazione dei danni futuri spettanti agli eredi "iure successionis" va effettuata con riferimento all'effettiva durata della vita del danneggiato stesso, e non a quella probabile, non essendo giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona deceduta per il tempo successivo alla sua morte, dalla quale ben potranno derivare (per il tempo a venire e purché la morte sia eziologicamente legata alle lesioni) danni (anche morali) dei prossimi congiunti ovvero di persone a lui legate da particolari vincoli affettivi, ma mai, in nessun caso, diritti a favore del defunto stesso, i quali pertanto non si riveleranno neppure trasmissibili "iure haereditario".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)