Sez. 3, Sentenza n. 28407 del 28/11/2008 (Rv. 606004 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danno morale da morte del prossimo congiunto - Liquidazione - Criteri - Valutazione della perdita affettiva - Necessità - Conseguenze - Morte dell'avente diritto nelle more del giudizio - Riduzione del risarcimento - Illogicità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)
Nella liquidazione del danno morale provocato dalla morte di un prossimo congiunto il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell'integrità familiare. Alla luce di questo principio deve ritenersi illogica la motivazione con la quale il giudice di merito, dopo avere determinato l'ammontare del danno, ne riduca l'importo in considerazione del fatto che gli aventi diritto siano sopravvissuti soltanto pochi anni alla morte del loro congiunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)