Sez. 1, Sentenza n. 3902 del 29/06/1982 (Rv. 421852 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - RILEVANZA - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESTENSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - RILEVANZA - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESTENSIONE.*
Il principio fissato dall'art. 2945 secondo comma cod. civ., secondo il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale, idonea all'instaurazione di un valido rapporto processuale, si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, trova deroga solo nel caso di Estinzione del processo, contemplato dal terzo comma della norma medesima, e, pertanto, resta applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza dichiari l'inammissibilità della domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)