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Sez. L, Sentenza n. 7040 del 28/11/1986 (Rv. 449115 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA NON DEFINITIVA DI MERITO - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESTENSIONE TEMPORALE - TERMINE FINALE - PRONUNCIA DI SENTENZA DEFINITORIA DEL GIUDIZIO E SUSCETTIBILE DI PASSARE IN GIUDICATO - PRONUNCIA MERAMENTE PROCESSUALE - INCLUSIONE - PRONUNCIA DI RIATTIVAZIONE DEL GIUDIZIO DICHIARATO ESTINTO E CANCELLATO DAL RUOLO PER IRRITUALITÀ DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449115-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - EFFETTI E DURATA - IN GENERE - PRONUNCIA DI UNA SENTENZA NON DEFINITIVA DI MERITO - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - ESTENSIONE TEMPORALE - TERMINE FINALE - PRONUNCIA DI SENTENZA DEFINITORIA DEL GIUDIZIO E SUSCETTIBILE DI PASSARE IN GIUDICATO - PRONUNCIA MERAMENTE PROCESSUALE - INCLUSIONE - PRONUNCIA DI RIATTIVAZIONE DEL GIUDIZIO DICHIARATO ESTINTO E CANCELLATO DAL RUOLO PER IRRITUALITÀ DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

In tema di efficacia e di durata dell'interruzione della prescrizione per effetto della notificazione di un atto giudiziario introduttivo di un giudizio, ove questo si estingua, comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione a partire dalla data dell'atto introduttivo a meno che nel processo non siano state pronunciate sentenze non definitive di merito, le quali non sono travolte - per espressa disposizione dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. civ. - dall'inefficacia che, conseguendo all'Estinzione del giudizio, investe tutti gli Atti compiuti; tale salvezza, che pertanto comprende anche il prolungamento degli effetti interruttivi della prescrizione, riguarda ogni sentenza non definitiva che, pur risolvendo questioni processuali, sia suscettibile di passare in giudicato precludendo l'esame della stessa questione da parte di qualsiasi altro giudice, come in ipotesi di sentenza che abbia deciso in ordine all'eccezione di prescrizione, di improcedibilità, di inammissibilità, di improponibilità della domanda, ma non quella che si limiti alla riattivazione del giudizio dichiarato estinto e cancellato dal ruolo per la irritualità del relativo provvedimento (nella specie, per l'omessa fissazione a termini dell'art. 309 cod. proc. civ. dell'ulteriore udienza dopo quella di mancata comparizione delle parti in giudizio). (V 3516/83, mass n 428408; (V 3902/82, mass n 421852; (V 6227/81, mass n 417023; (V 840/81, mass n 411330).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)