Sez. 3 - , Sentenza n. 24278 del 16/10/2017 (Rv. 646450 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO | Morte del conduttore - Diritto al subentro dell'erede - Condizioni - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO
L'art. 37 della l. n. 392 del 1978 prevede, in ordine alle locazioni ad uso non abitativo, con disposizione innovativa rispetto a quelle degli articoli 1, comma 4, della l. 253 del 1950 e 2-bis della l. n. 351 del 1974, che, in caso di morte del conduttore, subentrano coloro i quali, per successione o per precedente rapporto (risultante da data certa anteriore all'apertura della successione), abbiano diritto di continuare l'attività, salvo che manifestino volontà contraria, non essendo necessario l'ulteriore requisito dell'esercizio diretto dell'attività richiesto dalle disposizioni previgenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto obbligato l'erede del conduttore al pagamento dei canoni per i sei mesi successivi al recesso nonostante egli avesse accettato l'eredità con beneficio d'inventario ed avesse restituito le chiavi dell'immobile tempestivamente).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 37, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)