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Sez. 2, Sentenza n. 4704 del 30/03/2001 (Rv. 545337 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - PROCEDURA | Domanda del creditore diretta ad ottenere la soddisfazione del proprio credito proposta nell'ambito della procedura di liquidazione di eredità beneficiata - Configurabilità come atto processuale interruttivo della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545337-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - PROCEDURA

La domanda che il creditore proponga in un procedimento di liquidazione di eredità beneficiata per ottenere la soddisfazione del proprio credito non interrompe (nè sospende) il decorso della prescrizione in quanto il suddetto procedimento, avendo natura di procedimento di giurisdizione volontaria e non costituendo la sede esclusiva di accertamento dei crediti nei confronti dell'eredità, non è, come tale, neanche astrattamente riconducibile - a differenza della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento - alla tassativa elencazione di atti processuali contenuta nell'art. 2943 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 499, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)