Sez. L, Sentenza n. 2198 del 02/03/1987 (Rv. 451429 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE IN MORA - DOMANDA DEL CREDITORE PROPOSTA IN UNA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DI EREDITÀ BENEFICIATA - ATTO INTERRUTTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA AL DEBITORE - COSTITUZIONE IN MORA - EFFICACIA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - COSTITUZIONE IN MORA - DOMANDA DEL CREDITORE PROPOSTA IN UNA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DI EREDITÀ BENEFICIATA - ATTO INTERRUTTIVO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - NOTIFICAZIONE DELLA DOMANDA AL DEBITORE - COSTITUZIONE IN MORA - EFFICACIA.*
La domanda che il creditore proponga in una procedura di liquidazione di eredità beneficiata per ottenere la soddisfazione del suo credito non è riconducibile - stante la natura di procedimento di giurisdizione volontaria di quest'ultima - alla tassativa elencazione di Atti processuali che, a norma dell'art. 2943, primo comma, cod. civ. sono idonei ad interrompere la prescrizione, salvo che la domanda suddetta venga notificata al debitore, rendendolo in tal modo edotto dell'intenzione del creditore di far valere la sua pretesa creditoria, costituendo così atto idoneo a costituire in mora il debitore e quindi, ex art. 2943, ultimo comma, cit., avendo l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione. (V 2960/85, mass n 440693).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)