Sez. 1, Sentenza n. 13096 del 10/12/1992 (Rv. 479976 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Discussione | P.M. - Conclusioni - Parti private - Replica - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Discussione
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente, nel procedimento di cassazione, alle parti private di replicare alle conclusioni del P.M., atteso che il diritto di difesa risulta adeguatamente garantito, in misura anche più efficace di quanto può verificarsi in sede di merito, dalla facoltà delle parti stesse di presentare brevi osservazioni scritte, su dette conclusioni, direttamente alla Corte nella stessa udienza di discussione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)