Sez. L, Sentenza n. 4891 del 14/04/2000 (Rv. 535730 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Conclusioni del pubblico ministero - Esposizione orale dopo gli interventi degli avvocati delle parti e senza aver preventivamente rassegnato le conclusioni - Mancata previsione di un tempo minimo per i difensori delle parti per formulare osservazioni scritte prima dell'inizio della camera di consiglio - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 cod.proc.civ. - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento dell'art. 24 Cost., dell'art. 379 cod.proc.civ. nella parte in cui prevede che il P.M. sia abilitato a discutere per ultimo, senza aver preventivamente rassegnato le sue conclusioni, con riguardo alla mancata previsione, nel codice di rito, di un tempo minimo ai difensori per le osservazioni scritte prima dell'inizio della camera di consiglio. Il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. non è, infatti, suscettibile di subire menomazione alcuna dalla evidenziata previsione normativa in quanto, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, non è consentito alle parti - e, perciò, anche al pubblico ministero - portare fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)